P.IVA 00813020419

Via Bellandra, 138/c
61032 Fano

Tel 0721 824141
Fax 0721 838483

info@santillistudiolegale.it

News

In questa pagina è possibile accedere all'archivio delle news

16/05/2011 -  Cane che abbaia?Disturbo alla quiete pubblica

I proprietari che lasciano abbaiare i propri cani sono suscettibili di contravvenzione per disturbo della quiete pubblica. Lo stabilisce la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 2 dicembre 2010 - 14 gennaio 2011, n. 715 secondo cui se il cane abbaia anche di notte arrecando disturbo ai vicini, ne risponde penalmente il padrone dello stesso.La Suprema Corte precisa infatti che il proprietario di un cane deve evitare che sia arrecato disturbo ai vicini di casa, impedendo i rumori notturni molesti. Diversamente risponderà del reato previsto e punito ex 659 c.p., "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone".La Sentenza si riferisce ai casi in cui gli amici a quattro zampe si dimostrano troppo vivaci e il loro abbaiare va oltre la normale tollerabilità. In tal caso secondo la Suprema Corte il disturbo c’è sempre e non solo in un contesto cittadino, ma anche se il cane è tenuto in aperta campagna.Il c.d. “danno da latrato” era già stato riconosciuto dalla Prima sezione penale della Corte sentenza 29375/2009 che confermava una multa di 200 euro per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone con tanto di risarcimento del danno ai vicini che per lungo tempo avevano dovuto sopportare il continuo abbaiare dei cani accuditi da una cinofila. Nelle motivazioni della sentenza si leggeva che gli animali spesso abbaiavano anche di notte disturbando due famiglie che vivevano nella zona. Gli ululati si sentivano anche a distanza di 100 metri.La difesa del proprietario degli animali,  videnziando il proprio amore per gli animali che accudiva gratuitamente, sosteneva invece che trovandosi in aperta campagna i vicini non potevano lamentarsi La Suprema Corte, si  pronunciava affermando che l’amore per gli animali “non discrimina la condotta”. Il fatto poi che ci si trovasse in campagna “resta irrilevante poichè anche le persone che abitano in campagna hanno diritto al rispetto del riposo e chi vuole tenere dei cani nei pressi di altre abitazioni, sia in città che in campagna, deve usare gli accorgimenti necessari per evitare il disturbo dei vicini”.Quanto al criterio della “normale tollerabilità” la Corte scrive che “Il criterio va riferito alla media sensibilità delle persone che vivono nell’ambiente ove i rumori fastidiosi vengono percepiti, mentre e’ irrilevante la eventuale assuefazione di altre persone che abbiano giudicato non molesti i rumori”. L’illecito consiste, quindi, nel disturbo alla quiete pubblica, ed è caratterizzato da un elemento psicologico che consiste nella natura volontaria della condotta posta in essere, cosa che può essere desunta dalle circostanze oggettive del fatto: non occorre l'intenzione di arrecare fastidio al riposo o alle altre attività delle persone (Cass., Sez. I, 26/10/1995, n. 11868), mentre elemento essenziale della fattispecie di reato in esame è l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non già l’effettivo disturbo alle stesse (Cass., Sez. I, 13/12/207, n. 246)Nella predetta sentenza, la Suprema Corte ha specificato che la funzione dell'indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di valutare l’attendibilità dei risultati delle prove bensì quella, di verificare se gli elementi probatori su cui si fonda la decisione siano stati valutati secondo logica in modo da giustificare le conclusioni finali. Pertanto, “ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporne un'altra, ancorché altrettanto logica (Cass. 5.12.02; Cass. 6.05.03).”Infine, per quanto riguarda i requisiti del reato, la Prima Sezione Penale ha così concluso:“per la sussistenza dell'elemento psicologico della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p., attesa la natura del reato, è sufficiente la volontarietà della condotta desunta dalle obbiettive circostanze di fatto, non occorrendo, altresì, l'intenzione dell'agente di arrecare disturbo alla quiete pubblica (Cass., Sez. I, 26/10/1995, n. 11868) mentre elemento essenziale della fattispecie di reato in esame è l'idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non già l'effettivo disturbo alle stesse (Cass., Sez. I, 13/12/2007, n. 246) di guisa che rispondono del reato di cui all'art. 659 comma 1 c.p. gli imputati per non aver impedito, nonostante le reiterate proteste delle pp.ll., il molesto abbaiare, anche in ore notturne, dei due cani di loro proprietà, custoditi nel cortile della loro abitazione (per una fattispecie simile: Cass., Sez. 1^, 19/04/2001).” (fonte: overlex)


11/05/2011 -  Non sei nell'elenco? Telecom deve risarcire

Il servizio "12" costituisce una prestazione facente parte del rapporto contrattuale con l'utente (anche se il costo di esso è posto a carico del richiedente la informazione). Le informazioni tramite esso (servizio 12) rese si risolvono  in un vantaggio ed agevolazione per lo stesso abbonato, oltre che per la generalità degli utenti, laddove consentono o facilitano le sue comunicazioni telefoniche, e comunque formano oggetto di una prestazione promessa, prestazione a cui inoltre corrispondono evidenti interessi di contropartita economica da parte del gestore.Uno studio legale, dotato solo di un'unica linea di telefono-fax, offre di sè, e del professionista, una immagine poco efficiente e poco affidabile, immagine tanto più negativa per uno studio di avvocato penalista  la cui efficienza ed affidabilità si misurano anche sulla facile reperibilità in ragione delle emergenze e delle urgenze proprie di quel settore di affari giudiziari. Cassazione civile Sezione III,  21.01.2011, n. 1418 (fonte: overlex)

02/05/2011 -  Multe stradali:pagamento rateale

Le sanzioni pecuniarie consequenziali a verbali elevati per infrazioni al Codice della Strada di importo minimo di 200 euro possono essere pagate a rate anche in assenza dell'atteso decreto interministeriale previsto dal comma 9, art. 202-bis C.d.S..

Lo precisa la Circolare 22 aprile 2011, n. 6535 con la quale il Ministero dell'Interno ha fornito chiarimenti in merito ad alcune disposizioni in materia di sicurezza stradale ( Legge 29.07.10 n. 120).

La concessione del beneficio della rateizzazione spetta ai trasgressori che versano in condizioni di disagio economico, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi.

La circolare chiarisce inoltre, in merito al permesso speciale di guida per motivi di lavoro (tre ore giornaliere), che l'autorizzazione oltre ad essere subordinata alle condizioni tassativamente indicate dalla norma (art. 218, comma 2, C.d.S.) quali l'assenza di incidente conseguente all'infrazione che ha determinato la sospensione e la possibilità di concessione per una sola volta, non è da reputarsi ammissibile qualora sia concessa a fattispecie che hanno rilevanza penale. (fonte: altalex)

27/04/2011 -  Autovelox senza agente: multa nulla

Dal verbale di accertamento deve emergere "adeguatamente" che il rilevamento è stato fatto da un agente preposto al servizio di polizia stradale, altrimenti la multa può essere annullata. E' quanto ha affermato la Seconda Sezione Civile della Cassazione con l'ordinanza 5 aprile 2011, n. 7785 che ha respinto il ricorso di un Comune nei confronti di un automobilista al quale era stata contestata una multa per eccesso di velocità rilevata con autovelox.

Dal verbale di accertamento, però, non emergeva che il rilevamento, cioè l'elaborazione della rilevazione, fosse avvenuto ad opera di un agente preposto al servizio di polizia stradale, unico abilitato ad attribuire fede privilegiata all'accertamento.

Il giudice nomofilattico ha, quindi, dato ragione all'automobilista che lamentava la mancata partecipazione di un agente di polizia municipale alla attività di «elaborazione dell'accertamento». Infatti, il Comune aveva ammesso di aver attribuito l'intera gestione a una ditta esterna, indicando poi soltanto genericamente una "supervisione" da parte della Polizia municipale, risultando in tal modo non dimostrata l'esistenza di quell'elemento di certezza e legalità che solo la presenza del pubblico ufficiale può garantire al cittadino.

Nulla di fatto per l'Ente territoriale che non è riuscito a provare che la gestione degli autovelox fosse rimasta riservata ai pubblici ufficiali e neppure che il ruolo dell'operatore tecnico fosse stato sempre e comunque subordinato a quello dei vigili urbani. (fonte: Altalex, 18 aprile 2011. Nota di Simone Marani)

 

22/04/2011 -  AUGURI

Sinceri Auguri di Buona Pasqua